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Sez. 3, Sentenza n. 3322 del 04/06/1985 (Rv. 440994 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440994-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In materia di prelazione e riscatto agrario, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (come modificato dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817), con riferimento all'art. 44 della Costituzione in quanto la prevalenza conferita al coltivatore del fondo offerto in vendita rispetto al confinante, lungi dal contrastare con i criteri che presiedono al razionale sfruttamento del suolo, agli obblighi e vincoli della proprietà terriera privata ed ai limiti della sua estensione, si pone nel sistema, come diretta a tutelare la piccola e media proprietà, integrando le altre Disposizioni che perseguono gli stessi scopi, sia pure con diversa accentuazione. (Conf 6836/82, mass n 424468; (Conf 850/82, mass n 418679; (Conf 1697/81, mass n 412368).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 44, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)