Sez. 1, Sentenza n. 4722 del 29/09/1995 Cc. (dep. 24/10/1995) Rv. 202618 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - In genere | Nullità dell'interrogatorio - Rimedio esperibile - Fattispecie.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - In genere
Ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. la nullità dell'interrogatorio non comporta la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, ma solo la perdita di efficacia della stessa. Ne consegue che tale nullità non può essere fatta valere con ricorso diretto per cassazione, ma deve essere dedotta davanti al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto dell'istanza di scarcerazione, la relativa ordinanza deve essere impugnata con appello a norma dell'art. 310 e non con istanza di riesame. (Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)