Sez. 4, Sentenza n. 291 del 29/01/1999 Cc. (dep. 23/02/1999) Rv. 213219 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Reiterazione della misura cautelare divenuta inefficace - Previo interrogatorio - Nullità - Deducibilità in sede di riesame - Sussistenza - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE
La nullità del previo interrogatorio dell'indagato a piede libero, previsto dall'art. 302 cod. proc. pen. come presupposto indispensabile per poter procedere alla reiterazione di un analogo provvedimento cautelare divenuto inefficace per l'omesso interrogatorio di cui all'art. 294 cod. proc. pen., determina, a differenza di questo, una sorta di inefficacia non successiva ma originaria della nuova misura cautelare ed è perciò deducibile in sede di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 294, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)