Sez. 1, Sentenza n. 18942 del 01/09/2006 (Rv. 598511 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Riduzione alla metà dei termini di comparizione (art. 645 cod. proc. civ.) - Facoltà dell'opponente - Esercizio - Conseguenze - Automatica riduzione dei termini di costituzione - Inosservanza del termine - Applicabilità dell'art. 647 cod.proc.civ. - Esecutività del decreto ingiuntivo - Rinnovazione tardiva dell'atto di opposizione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2002.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà dei termini di comparizione, prevista dall'art. 645, comma secondo, cod. proc. civ., è rimessa alla facoltà dell'opponente e, nel (solo) caso in cui questi se ne sia effettivamente avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla metà anche i termini di costituzione, la cui inosservanza comporta, ai sensi del disposto dell'art. 647 cod.proc.civ., la esecutività del decreto ingiuntivo, senza che rilevi la eventuale rinnovazione, su disposizione del giudice, ove tardiva, atteso che tale rinnovazione è stata ritenuta possibile dalla Corte costituzionale (sent. n. 18 del 2002) purchè effettuata nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)