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Sez. 1, Sentenza n. 3752 del 15/03/2001 (Rv. 544780 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Termini di comparizione previsti dal nuovo testo dell'art. 163 bis, primo comma, cod. proc. civ. - Facoltà dell'opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore ex art. 645 cod. proc. civ. - Esercizio - Motivi - Irrilevanza - Conseguenze della riduzione del termine - Automatica dimidiazione dei termini di costituzione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544780-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Anche alla luce della nuova disciplina (delle conseguenze della violazione) del termine di comparizione, introdotta dalla legge n. 353 del 1990, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo i termini di costituzione delle parti, previsti negli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., sono necessariamente ridotti a metà, se l'opponente si sia avvalso, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., della facoltà di assegnare al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dal primo comma dell'art. 163 bis cod. proc. civ.. La dimidiazione del termine di costituzione consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine inferiore a 60 giorni, per cui risulta del tutto irrilevante che la concessione di quel termine sia dipesa da una scelta consapevole dell'opponente ovvero da un errore di calcolo del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)