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Sez. 2, Sentenza n. 11809 del 25/11/1997 (Rv. 510372 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE | Diritto del legittimario - Natura personale - Costituzione in mora ex art. 2943 ultimo comma cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510372-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE

L'atto di costituzione in mora è idoneo ad interrompere la prescrizione esclusivamente di diritti obbligatori e non è applicabile al diritto del legittimario di esperire l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota, poiché pur trattandosi di diritto di natura personale ad esso non corrisponde un obbligo di prestazione della controparte anteriore all'iniziativa del legittimario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)