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Sez. 2, Sentenza n. 33703 del 17/06/2010 Ud. (dep. 16/09/2010) Rv. 248614 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE | Soggetto tenuto alla custodia - Momentanea rimozione - Registro presenze di un ospedale - Finalità lecite e coerenti alla funzione del documento - Reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248614-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE

Non integra il reato di violazione della pubblica custodia di cose la condotta di rimozione, ad opera del soggetto che istituzionalmente è preposto alla custodia, del registro delle presenze del personale di una pubblica struttura ospedaliera, che pure costituisce un documento potenzialmente oggetto materiale dell'indicato reato, se la rimozione dal luogo di conservazione è temporanea e diretta a finalità non illecite, quali quelle di rimediare ad annotazioni incomplete e superficiali, che sono coerenti alla funzione propria del documento e che non qualificano in termini di estraneità alla P.A. interessata la condotta medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)