Sez. L, Sentenza n. 16209 del 28/10/2003 (Rv. 567746 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Dipendente dell'Ente Poste Italiane - Clausola del contratto collettivo prevedente l'estinzione automatica del rapporto per il raggiungimento della massima anzianità contributiva - Illegittima cessazione di fatto dell'attuazione del rapporto lavorativo - Permanenza dell'obbligo retributivo - Configurabilità - Retribuzioni perse - Deduzione delle somme percepite a titolo di pensione - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
In caso di illegittima cessazione di fatto dell'attuazione del rapporto lavorativo per effetto di clausola del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane prevedente l'estinzione automatica del rapporto per il raggiungimento della massima anzianità contributiva, e di conseguente affermazione di permanenza dell'obbligo retributivo, il credito del lavoratore commisurato alle retribuzioni perse non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dallo stesso a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno", stante l'assoggettamento dell'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un lucro compensabile col danno e cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)