Sez. U, Sentenza n. 12194 del 13/08/2002 (Rv. 558139 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Retribuzioni perse - Deduzione delle somme percepite a titolo di pensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa al licenziamento di ferroviere nell'ambito di operazione di riduzione di personale in applicazione di accordi collettivi di attuazione dell'art. 59 legge n. 449 del 1997.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo a norma dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, commisurato alle retribuzioni perse a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della <compensatio lucri cum damno>. Tale <compensatio>, d'altra parte, non può configurarsi neanche allorché, eccezionalmente, la legge deroghi ai requisiti del pensionamento, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, sicché il rapporto fra la retribuzione e la pensione si ponga in termini di alternatività, né allorché il medesimo rapporto si ponga invece in termini di soggezione a divieti più o meno estesi di cumulo tra la pensione e la retribuzione, posto che in tali casi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge "ex tunc" il diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un lucro compensabile col danno, e cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore (nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui in massima e dando anche conto di un contrasto giurisprudenziale esistente "in subiecta materia", ha escluso la <compensatio> in relazione al licenziamento, intimato ad un ferroviere nel contesto di un'operazione di riduzione di personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva recepito in appositi accordi collettivi attuativi dell'art. 59 legge n. 449 del 1997, del quale licenziamento la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva dichiarato l'illegittimità per la mancata osservanza delle procedure di cui alla legge n. 223 del 1991).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1223, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)