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Sez. 6, Sentenza n. 4431 del 28/01/1986 Ud. (dep. 28/05/1986) Rv. 172866 - 01

REATO - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITÀ DELLA CONDOTTA - VALUTAZIONE - GIUDIZIO EX ANTE - CARABINIERE FINTO ACQUIRENTE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - RILEVANZA AI FINI DELLA INIDONEITÀ DELLA CONDOTTA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172866-01

REATO - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITÀ DELLA CONDOTTA - VALUTAZIONE - GIUDIZIO EX ANTE - CARABINIERE FINTO ACQUIRENTE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - RILEVANZA AI FINI DELLA INIDONEITÀ DELLA CONDOTTA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*

In tema di individuazione del reato impossibile, l'inidoneità della condotta deve essere apprezzata con un giudizio ex ante, incentrato sul momento iniziale della condotta, la quale va valutata in sè stessa ed in riferimento a tutte le circostanze del caso conosciute o comunque conosciute dall'agente in quel momento con esclusione, in particolare, di quelle palesate dal successivo svolgimento del fatto. Pertanto, nel caso in cui un carabiniere si finga acquirente della sostanza stupefacente, l'intervento del milite e il preordinato intervento delle forze di polizia, poiché non rientrano nel nucleo delle circostanze conosciute o preventivabili dal soggetto attivo, esulano dall'anzidetto giudizio ex ante e, pertanto, non elidono l'originaria adeguatezza della condotta inequivocabilmente diretta alla consumazione del delitto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)