Sez. 1, Sentenza n. 14251 del 27/05/1986 Ud. (dep. 19/12/1986) Rv. 174666 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITÀ DELLA CONDOTTA - VALUTAZIONE - GIUDIZIO EX ANTE ED IN CONCRETO - AGENTE DI P.S. FINTO ACQUIRENTE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - RILEVANZA AI FINI DELL'INIDONEITÀ DELLA CONDOTTA DELL'AGENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATO - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITÀ DELLA CONDOTTA - VALUTAZIONE - GIUDIZIO EX ANTE ED IN CONCRETO - AGENTE DI P.S. FINTO ACQUIRENTE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - RILEVANZA AI FINI DELL'INIDONEITÀ DELLA CONDOTTA DELL'AGENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La fattispecie del reato impossibile per inidoneità dell'Azione, a norma dell'art. 49 cod. pen., è configurabile soltanto quando la condotta dell'agente, per la sua intrinseca natura ed in sè considerata, è inidonea a cagionare l'evento dal quale dipende l'esistenza del reato, e non anche quando, nell'iter criminis, intervengano fattori esterni che incidono nel risultato voluto. Ne consegue che l'attività dell'agente provocatore, al pari della predisposizione della forza pubblica, costituendo una causa esterna, estrinseca ed indipendente dalla condotta del reo, non elide l'originaria capacità degli Atti compiuti, i quali - valutati ex ante ed in concreto - possono portare a configurare la sussistenza della fattispecie tentata o consumata, prevista dalla norma incriminatrice. (nella specie è stato ritenuto che - avendo il ricorrente consegnato all'agente di P.S., presentatosi quale finto acquirente, una bustina di eroina - si sia realizzato, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, il delitto consumato (e non tentato) preveduto dall'art. 72 legge stupefacenti). (Conf mass n 172866; (Conf mass n 116746).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)