Sez. U, Ordinanza n. 15673 del 05/06/2024 (Rv. 671730-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Inosservanza di obblighi derivanti da accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie in tema di accordo di programma tra Regioni e autorità di bacino.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie in materia di inosservanza di obblighi derivanti da accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui era stata declinata la giurisdizione del g.o. in ordine alla domanda concernente l'esecuzione di un accordo di programma tra Regioni e autorità di bacino).
Legge 08/06/1990 num. 142 art. 27, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 34, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)