Sez. U, Sentenza n. 2110 del 23/11/1995 Ud. (dep. 23/02/1996) Rv. 203764 - 01
Impugnazioni penali - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | Ordinanza pronunciata su istanza di rinnovazione del dibattimento - Sindacato della Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Impugnazioni penali - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere
Il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato. (Fattispecie relativa a giudizio di rinvio nella quale il ricorrente lamentava che la mancata acquisizione agli atti di un verbale di interrogatorio assunto in altro procedimento avrebbe privato il giudice di legittimità della possibilità di controllare la rilevanza della prova che si intendeva acquisire. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la doglianza, giacché, dalla motivazione del provvedimento e della stessa sentenza impugnata, la circostanza che si sarebbe inteso provare mediante l'acquisizione del verbale, risultava pacificamente ammessa dal giudice "a quo", onde appariva del tutto irrilevante la richiesta acquisizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)