Sez. 5, Sentenza n. 23580 del 19/02/2018 Ud. (dep. 25/05/2018) Rv. 273326 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Obbligo di motivazione sia nel caso di rinnovazione disposta su richiesta di parte, sia ordinata d'ufficio - Sussistenza - Contenuto.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice d'appello quando dispone la rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di motivare espressamente sulle ragioni che la impongono, sia che provveda in seguito alla sollecitazione di una parte, ai sensi del comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., sia che la decisione sia presa d'ufficio, ai sensi del comma 3 del citato articolo; nel primo caso, la motivazione deve avere ad oggetto l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, nel secondo l'assoluta necessarietà della rinnovazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)