Sez. 5, Sentenza n. 11497 del 26/09/2000 Ud. (dep. 10/11/2000) Rv. 217977 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA | Carattere soggettivo - Conseguenze - Consumazione del reato-fine - Necessità ai fini della ravvisabilità dell'aggravante - Esclusione - Procedibilità del reato-fine - Necessità ai medesimi fini - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA
L'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen., concernendo l'elemento intenzionale del reato, ha natura soggettiva, e pertanto si applica per il solo fatto che l'agente commetta un reato allo scopo di eseguirne, (occultarne o conseguire il profitto di) un altro, anche se in concorso formale, senza che assuma rilievo la mancata consumazione del reato fine, ovvero la sua improcedibilità, dal momento che, nel primo caso, la condotta effettivamente realizzata è, di per sè, sufficiente ad integrare gli estremi della circostanza aggravante, nel secondo, manca solo una condizione per la punibilità del reato fine, come tale irrilevante per la ravvisabilità dell'aggravante in relazione al reato strumentale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)