Sez. L, Sentenza n. 10042 del 10/07/2002 (Rv. 555651 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Personale dipendente dell'Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l'Educazione Professionale - Contributi di malattia e di maternità (c.d. contribuzione residua) - Obbligo di versamento all'INPS - Sussistenza - Natura pubblica o privata dell'Ente - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
A seguito della riforma sanitaria attuata con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'INPS è subentrato a tutti i precedenti Enti mutualistici nella gestione dell'assicurazione malattia, sicché ad esso è demandata la riscossione del relativo contributo già spettante agli Enti o alle gestioni soppresse; né l'obbligo del versamento dei contributi di malattia (e di maternità) all'INPS viene meno per il fatto che il rapporto del personale di un ente (nella specie Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l'Educazione Professionale, la cui natura pubblica o privata è indifferente ai fini dell'obbligo di versamento dei contributi in questione all'INPS) fosse assoggettato all'iscrizione presso l'ENPDEP (e ora all'INPDAP), giacché tale iscrizione non comprendeva e non comprende anche la contribuzione residua, quale il contributo di malattia e di maternità.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 76 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 75, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 31/10/1947 num. 1304 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 CORTE COST., Legge 30/06/1994 num. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)