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Sez. L, Sentenza n. 166 del 09/01/2004 (Rv. 569358 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Personale dipendente da Ente Scuola Comunale di Musica - Contributi di malattia - Obbligo di versamento all'INPS - Sussistenza - Legittimazione passiva dell'Istituto nelle controversie aventi ad oggetto detti contributi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569358-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

A seguito della riforma sanitaria attuata con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'INPS è subentrato a tutti i precedenti Enti mutualistici nella gestione dell'assicurazione malattia, sicché ad esso è demandata la riscossione del relativo contributo già spettante agli Enti o alle gestioni soppresse, conseguente legittimazione passiva dell'Istituto nelle controversie aventi ad oggetto detto contributo. (Fattispecie relativa a personale dipendente dall'Ente Scuola Comunale Musica).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)