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Sez. 1, Sentenza n. 1747 del 27/01/2006 (Rv. 589740 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Ambito di applicazione - Procedura fallimentare - Inclusione - Titolarità del diritto alla ragionevole durata di tale procedura - Spettanza anche al fallito - Termine semestrale di proponibilità della relativa azione - Decorrenza - Dalla definitività della decisione - Coincidenza della definitività con la data di irreclamabilità in appello del decreto di chiusura del fallimento, allo scadere di quindici giorni dall'affissione - Procedimento per la riabilitazione del fallito - Inclusione nel computo del termine di decadenza dall'azione ex legge n. 89 del 2001 - Fondamento - Soggezione del procedimento di riabilitazione ad un termine di durata ragionevole autonomo rispetto a quello relativo alla procedura fallimentare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589740-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La disciplina dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento, ed anche in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso. Con riferimento a detta procedura, il termine semestrale entro cui deve essere proposta, a pena di decadenza, la domanda di equa riparazione per irragionevole durata decorre dalla data in cui, allo scadere dei quindici giorni dall'affissione del decreto di chiusura del fallimento, tale decreto non è più reclamabile in appello. Ai fini del relativo computo, non va espunto il tempo che il fallito abbia dovuto attendere per la decisione della istanza di riabilitazione, in quanto detto istituto non costituisce la fase conclusiva naturale e necessaria della procedura fallimentare, bensì un procedimento di giurisdizione volontaria del tutto autonomo rispetto a quest'ultima, essendo diretto a far cessare le incapacità di natura tipicamente sanzionatoria e "sociale" conseguenti alla iscrizione nel registro dei falliti, concernendo, perciò, i limiti della capacità di agire del fallito ed essendo subordinato sia ad una istanza rimessa alla iniziativa di quest'ultimo, sia alle condizioni previste dall'art. 143 della legge fallimentare; e dovendo, inoltre, svolgersi attraverso lo specifico procedimento stabilito dall'art. 144 legge fall., e definito con sentenza del Tribunale sottoposta ad appositi mezzi di impugnazione. Ne consegue che detto procedimento è soggetto ad un termine di durata ragionevole autonomo rispetto a quello che deve essere osservato per la definizione della procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Legge Falliment. art. 143 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)