Sez. 1, Sentenza n. 17261 del 05/12/2002 (Rv. 558996 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Termine semestrale di proponibilità - Decorrenza - Definitività della decisione - Nozione - Procedura di fallimento - Coincidenza della definitività con la data di irreclamabilità in appello del decreto di chiusura del fallimento, allo scadere dei quindici giorni dall'affissione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il "dies a quo" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende (salvi i casi in cui il provvedimento del giudice che pone termine al processo in corso dinanzi a lui presupponga un'ulteriore fase attuativa, destinata a consentire l'effettiva realizzazione del diritto la cui tutela in quel processo era stata invocata) l'insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l'ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo; ne deriva che, con riferimento alle procedure di fallimento giunte a compimento, il termine semestrale entro cui deve essere proposta, a pena di decadenza, la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura di fallimento decorre dalla data in cui, allo scadere dei quindici giorni dall'affissione del decreto di chiusura del fallimento, tale decreto non è più reclamabile in appello.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)