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Sez. 5, Sentenza n. 23725 del 21/10/2013 (Rv. 628936 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI | Regole sull'imputazione temporale - Principio di competenza - Inderogabilità - Contributi della Regione Sicilia - Sopravvenienza attiva tassabile nell'esercizio di competenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628936-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili sia per il contribuente che per l'ufficio finanziario e, pertanto, il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio. Ne consegue che i contributi erogati dalla Regione Sicilia, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge Reg. Sicilia 15 maggio 1991, n. 27, costituiscono sopravvenienza attiva tassabile, ai sensi dell'art. 55, terzo comma, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nell'esercizio di competenza e non in quello di effettiva erogazione nel quale siano stati incassati.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 art. 9, Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)