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Sez. 5 - , Sentenza n. 4398 del 20/02/2020 (Rv. 656978 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Reddito d'impresa - Principio di competenza - Inderogabilità - Contenuto - Sopravvenienze attive - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656978-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, costituisce principio inderogabile quello della competenza di cui all'art. 75, comma 1, TUIR, nel testo "ante" riforma 2004, applicabile "ratione temporis", a mente del quale possono essere indicati nel bilancio esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura di esercizio, tenendosi conto, ai sensi dell'art. 2423 bis, comma 1, nn. 2 e 3, c.c., dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, restando irrilevante la dichiarazione di sopravvenienze attive in diverso esercizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che correttamente fossero stati contestati al Consorzio, ricorrente, maggiori ricavi in relazione ai nuovi premi che, come risultanti dal bilancio dell'annualità precedente e non ancora corrisposti, sarebbero spettati, nell'anno di esercizio, ad alcune società che ne facevano parte se non ne fosse stata deliberata, nel medesimo periodo, l'esclusione per violazioni statutarie, indicati come costi deducibili, anziché come sopravvenienze attive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 lett. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)