Sez. 2, Sentenza n. 1926 del 06/07/1973 (Rv. 365013 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - PREMIO DI FEDELTA AL LAVORO - DOMANDA DI PAGAMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - PREMIO DI FEDELTA AL LAVORO - DOMANDA DI PAGAMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INA.*
La corresponsione del 'premio di fedelta al lavorò al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e posta dall'art 2 legge 14 febbraio 1963, n 156 (corrispondente all'art 6 dell'accordo collettivo del 19 novembre 1959, reso valido erga omnes con dp 2 gennaio 1962, n 917) a carico del fondo di integrazione (previsto dall'art 34 RD 20 ottobre 1939, n 1863, con il quale si provvede all'integrazione delle prestazioni assicurative e di capitalizzazione), che l'art 30 del medesimo RD n 1963 ha affidato all' istituto nazionale delle assicurazioni. Quest'ultimo istituto e pertanto legittimato passivo nell'Azione proposta per il pagamento del premio suddetto. (V 1088/67).*
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1939 num. 1863 art. 34, Legge 14/02/1963 num. 156 art. 2 CORTE COST., Legge 20/10/1939 num. 1863 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)