Sez. 3, Sentenza n. 2701 del 10/10/1963 (Rv. 264171 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - DIFESE AMMISSIBILI - FATTI POSTERIORI AL GIUDICATO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - DIFESE AMMISSIBILI - FATTI POSTERIORI AL GIUDICATO.*
In Sede di opposizione all'esecuzione possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla pronuncia del provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, siano essi modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, e non anche i fatti anteriori alla sentenza, i fatti cioe verificatisi nel corso del giudizio. Tali fatti anteriori, infatti, appartengono al giudizio di cognizione e non a quello di esecuzione e possono, quindi, essere eccepiti come mezzi di gravame e non come motivi di opposizione all'esecuzione, non essendo compito del giudice dell'esecuzione sindacare il giudicato in relazione ai fatti che avrebbero potuto influire su di esso, e dovendo egli limitarsi a dirimere le contestazioni sul titolo esecutivo e controllare la persistenza del diritto a procedere all'esecuzione. (V 1318'63' 1110'61' 923'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)