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Sez. 3, Sentenza n. 4211 del 25/03/2002 (Rv. 553244 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO | Memorie di replica - Rilevanza processuale - Condizioni - Comunicazione alla controparte nei cinque giorni liberi precedenti l'udienza - Necessità - Mancata comunicazione alla controparte di una comparsa conclusionale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553244-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO

La memoria di replica di cui all'art. 190, terzo comma cod. proc. civ. deve essere presa in considerazione dal giudice alla sola condizione che la parte l'abbia comunicata all'avversario nei cinque giorni liberi antecedenti l'udienza, a nulla rilevando che la parte stessa non abbia altresì provveduto alla comunicazione di una propria comparsa conclusionale al predetto avversario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)