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Sez. 3, Sentenza n. 17306 del 31/08/2015 (Rv. 636429 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Opposizione agli atti esecutivi - Fissazione del termine per l'introduzione della fase di merito - Decorrenza - Dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento - Rispetto del termine - Rilevanza del compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636429-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine, assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito, non decorre dal deposito del provvedimento sommario, ma dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o di fatto; né assume rilevanza, ai fini del rispetto del predetto termine, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)