Sez. U, Sentenza n. 16830 del 27/11/2002 (Rv. 558788 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Atti e contratti compiuti dall'ambasciatore di stato estero - Contratto di lavoro per l'espletamento di mansioni di autista - Differenze retributive - Controversia relativa - Immunità giurisdizionale - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L'immunità giurisdizionale dell'ambasciatore di Stato estero, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Vienna 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (resa esecutiva con la legge 9 agosto 1967, n. 804), non è invocabile con riferimento a controversia di pagamento somme per differenze retributive relative all'espletamento di mansioni di autista presso l'ambasciata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 18/04/1961 CORTE COST., Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)