Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36440 del 24/11/2021 (Rv. 663018 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE | Accertamenti tecnici conferiti dall’assicuratore ad un proprio perito - Richiesta dell’assicurato di conoscere l’esito di tali accertamenti– Effetti - Decorrenza della prescrizione - Esclusione - Conoscenza dell’ultimazione degli accertamenti - Necessità.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE
In tema di assicurazione contro i danni, ai fini della decorrenza della prescrizione, ove l'assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l'assicurato e quest'ultimo abbia interloquito col perito chiedendogli reiteramente di conoscerne l'esito, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l'assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell'assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell'assicuratore, dell'ultimazione degli accertamenti tecnici disposti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)