Sez. 3 - , Ordinanza n. 18376 del 26/07/2017 (Rv. 645369 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE | Accertamenti tecnici conferiti dall’assicuratore ad un proprio perito – Richiesta dell’assicurato di conoscere l’esito di tali accertamenti – Effetti – Decorrenza della prescrizione – Esclusione – Conoscenza dell’ultimazione degli accertamenti – Necessità - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE
In tema di assicurazione contro i danni, ai fini della decorrenza della prescrizione, ove l’assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l’assicurato e quest’ultimo abbia interloquito col perito chiedendogli reiteramente di conoscerne l’esito, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l’assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell'assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell'assicuratore, dell'ultimazione degli accertamenti tecnici disposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto decorso il termine prescrizionale in pendenza di un accertamento di natura tecnica disposto dall’assicuratore, rilevando che l’assicurato aveva dimostrato, anche a mezzo di missive indirizzate al perito, la persistenza del proprio interesse a far valere la pretesa, sicchè poteva ritenersi che il mancato compimento di atti interruttivi nei confronti dell’assicuratore fosse dipeso proprio dall’esigenza di attendere l’esito degli accertamenti peritali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)