Sez. 1, Sentenza n. 3731 del 22/05/2000 Cc. (dep. 09/08/2000) Rv. 216738 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - NELLE INDAGINI PRELIMINARI | Potere del g.i.p. di valutare la propria competenza - Limitazione al provvedimento richiesto - Sussistenza - Conseguenze.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - NELLE INDAGINI PRELIMINARI
Il giudice per le indagini preliminari è giudice del singolo atto e non anche giudice del processo e, pertanto, è legittimato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto limitatamente al provvedimento richiestogli. Ne consegue che, una volta che abbia provveduto (nella specie emettendo ordinanza di custodia cautelare in carcere), senza avere rilevato l'incompetenza, la sua potestà decisoria è esaurita, sicché non gli è consentito sollevare questioni di competenza con separata ordinanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)