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Sez. 4, Sentenza n. 2770 del 20/12/2000 Cc. (dep. 23/01/2001) Rv. 218482 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE | Richiesta di applicazione di una misura cautelare - Dichiarazione di incompetenza a favore del gip distrettuale - Rigetto della richiesta, per ragioni di merito, da parte di quest'ultimo - Presupposti per il conflitto - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218482-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE

È inammissibile, per l'assenza dei presupposti che lo radicano, il conflitto di competenza fra gip che abbiano rigettato entrambi la domanda cautelare del p.m., ove il rigetto disposto dal giudice che ha sollevato il conflitto non sia fondato su ragioni di competenza, bensì di merito, atteso che una simile decisione non determina alcuna stasi nel procedimento, potendo il medesimo p.m. proseguire nelle indagini ed eventualmente proporre le impugnazioni ritenute necessarie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti del conflitto di competenza sollevato dal gip distrettuale il quale, dopo che il gip periferico aveva declinato la propria competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare in ordine ad un reato previsto dall'art. 51, comma 3 bis c.p.p., aveva rigettato la domanda cautelare del p.m. ritenendo non ipotizzabile il reato in questione e quindi trasmesso gli atti alla S.C. per la risoluzione del conflitto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 328 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)