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Sez. 2, Sentenza n. 4433 del 05/10/1978 (Rv. 394094 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEIUSSORE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - IMPLICITA RINUNZIA ALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELL'OBBLIGO INADEMPIUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394094-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEIUSSORE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - IMPLICITA RINUNZIA ALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELL'OBBLIGO INADEMPIUTO - ESCLUSIONE.*

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non contiene implicitamente la volonta di rinunziare alla garanzia fideiussoria dell'Obbligo inadempiuto: infatti l'inadempimento del debitore principale rende attuale ed operante l'Obbligo del fideiussore di adempiere in luogo di lui, e, conseguentemente, la risoluzione per inadempimento, anziche liberare il fideiussore, lo espone alle conseguenze relative. (V 3418/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)