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Sez. U, Sentenza n. 7535 del 16/12/1986 (Rv. 449565 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE DEL DIPENDENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL RICONOSCIMENTO.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449565-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE DEL DIPENDENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL RICONOSCIMENTO.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con riguardo alle controversie inerenti a rapporto di pubblico impiego, ivi incluse quelle su pretese patrimoniali che abbiano titolo immediato e diretto nel rapporto stesso, trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, a seguito di riconoscimento delle spettanze del dipendente da parte del datore di lavoro, solo quando tale riconoscimento, oltre che esteso all'an al quantum ed alla esigibilità del credito fatto valere in giudizio, sia valido ed efficace. Detta deroga, pertanto, non può discendere dal riconoscimento proveniente dagli organi di un ente pubblico (nella specie, Commissario di ente ospedaliero), quando manchi del prescritto visto dell'autorità di controllo, o sia stato da questa annullato. (V 4690/80, mass n 408500; (V 4422/78, mass n 394094).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)