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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12310 del 18/05/2018 (Rv. 648660 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE | Processo tributario - Disciplina di cui all'art. 111 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648660-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE

Nel processo tributario trova applicazione l'art. 111 c.p.c., in quanto il d.lgs. n. 546 del 1992 non contiene alcuna disposizione in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso e l'art. 1, comma 2, di detto decreto rinvia, per quanto non disposto dallo stesso, ove compatibili, alle norme del c.p.c., sicché il successore a titolo particolare, che non sia intervenuto né chiamato nel giudizio, proseguito tra le parti originarie e conclusosi con l'accoglimento della domanda del dante causa, può far valere tutti i diritti spettanti a quest'ultimo, compreso quello di agire "in executivis" nei confronti della parte soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)