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Sez. 3, Sentenza n. 8936 del 12/04/2013 (Rv. 626020 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Processo di esecuzione - Art. 111 cod. proc. civ. - Applicabilità - Criteri - Limiti.
Stato
decisa il 2013-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626020-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

Nel caso di cessione di un credito già azionato esecutivamente, trovano applicazione (sia pure con gli opportuni adattamenti) sia il primo che il terzo comma dell'art. 111 cod. proc. civ. Quando, invece, un'analoga successione si verifichi dal lato passivo (ove, cioè, un terzo abbia acquistato, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, il bene pignorato), è applicabile solo il primo comma della citata disposizione, ostando all'applicazione anche del terzo il regime di inefficacia delineato dall'art. 2913 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 2913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)