Sez. L, Ordinanza n. 21694 del 28/07/2025 (Rv. 676050-01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE | Personale universitario non medico in servizio presso le aziende ospedaliere - Indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Nuove tabelle di corrispondenza previste dall'art. 28 del c.c.n.l. del comparto universitario relativo al quadriennio 2002-2005 - Personale universitario non medico già in servizio alla data di entrata in vigore del contratto - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE
In tema di personale universitario non medico in servizio presso le aziende ospedaliere, il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. del comparto universitario relativo al quadriennio 2002-2005, per effetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 28, comma 6, del medesimo c.c.n.l., ha diritto alla conservazione dell'indennità perequativa (cd.
indennità De Maria) ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, anche a seguito del nuovo inquadramento previsto dalle tabelle di corrispondenza di cui al sopravvenuto c.c.n.l. 2006-2009, destinato, comunque, ad assorbire nel tempo gli effetti dei trattamenti superiori ad personam fino a quel momento praticati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la spettanza della cd. indennità De Maria - già riconosciuta dal T.A.R., nel 2003, con sentenza passata in giudicato - in favore di tecnici dipendenti dell'Università in servizio presso una Azienda Ospedaliera, anche in data successiva all'accordo del 2006, riguardante la sola definizione dei nuovi inquadramenti senza effetti sulla perequazione retributiva).
DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., DM Pubblica Istruzione 09/11/1982, Contr. Coll. 27/01/2005 art. 28, Contr. Coll. 16/10/2008
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)