Sez. L - , Sentenza n. 4631 del 28/02/2018 (Rv. 647473 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Personale universitario - Indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 – Ambito di efficacia temporale - Presupposti - Ulteriori benefici contrattuali - Mantenimento - Criteri.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE
In tema di trattamento economico del personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, l'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del c.c.n.l. 27 gennaio 2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002-2005); tale disposizione, vincolando la corresponsione della cd. indennità De Maria all'equiparazione del personale universitario a quella del servizio sanitario nazionale, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, esclude un'equiparazione automatica delle retribuzioni, nonché di tutte le componenti del trattamento economico complessivo del personale sanitario che non dipendono esclusivamente dall'inquadramento contrattuale, in quanto erogate in correlazione al conferimento di incarichi come quello dirigenziale; l'art. 28 sopra citato ha, poi, disposto che i benefici economici, derivanti dall'applicazione degli artt. 51, comma 4, ultimo capoverso, del c.c.n.l. 9 agosto 2000 e 5, comma 3, del c.c.n.l. 13 maggio 2003, siano conservati "ad personam", salvo eventuale successivo riassorbimento.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/01/2005 art. 28, Contr. Coll. 13/05/2003 art. 5 com. 3, Legge 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., Legge 25/03/1971 num. 213 art. 4 CORTE COST., Legge 15/05/1974 num. 200 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Contr. Coll. 09/08/2000 art. 51 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)