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Sez. 2, Sentenza n. 2864 del 07/02/2008 (Rv. 601813 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI | Spese di manutenzione straordinaria sostenute dall'amministratore - Potere di ratifica dell'assemblea - Mancanza d'indifferibilità ed urgenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601813-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI

L'assemblea ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., nell'esercizio dei poteri di gestione del condominio, ha il potere di ratificare la spesa effettuata dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili ed urgenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)