Sez. 2, Sentenza n. 5620 del 09/06/1990 (Rv. 467606 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRATORE CONCERNENTE L'USO DELLE PARTI COMUNI - SUCCESSIVA APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE - RATIFICA CON EFFICACIA RETROATTIVA - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO DEI CONDOMINI ASSENTI O DISSENZIENTI DI IMPUGNARE LA DELIBERA ASSEMBLEARE DI RATIFICA - SUSSISTENZA - FORMA E TERMINI - DECORRENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRATORE CONCERNENTE L'USO DELLE PARTI COMUNI - SUCCESSIVA APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE - RATIFICA CON EFFICACIA RETROATTIVA - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO DEI CONDOMINI ASSENTI O DISSENZIENTI DI IMPUGNARE LA DELIBERA ASSEMBLEARE DI RATIFICA - SUSSISTENZA - FORMA E TERMINI - DECORRENZA.*
In tema di condominio negli edifici, l'attività dell'amministratore, nell'Esercizio del suo potere-dovere (art. 1130 cod. civ.) di curare l'osservanza delle norme del regolamento di condominio concernenti l'uso delle parti comuni, che sia stata successivamente approvata dall'assemblea dei condomini, deve ritenersi dalla stessa ratificata con efficacia retroattiva, a norma dell'art. 1399 cod. civ., senza pregiudizio per il diritto dei condomini assenti o dissenzienti di impugnare la delibera assembleare di ratifica, né del regime giuridico relativo alle forme ed ai termini di Esercizio del diritto medesimo, quali previste dall'art. 1137 cod. civ., con la conseguenza che, allorquando, a seguito delle contestazioni mosse da un condomino in ordine all'operato dell'amministratore (nella specie, in tema di utilizzazione dell'area di parcheggio condominiale ed ai criteri, nel regolamento dettati, concernenti la assegnazione per sorteggio dei posti auto disponibili), tale operato, sottoposto all'assemblea dei condomini, sia dalla stessa approvato, è dalla data della relativa deliberazione (o, per gli assenti, da quella della comunicazione del verbale della decisione) che decorre il termine per impugnare di trenta giorni stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 1137 comma terzo cod. civ.. (V 849/67, mass n 326990).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)