Sez. 5, Ordinanza n. 27064 del 18/10/2024 (Rv. 672765-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Invito al pagamento del contributo unificato - Impugnazione - Legittimazione passiva - Cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'invito al pagamento del contributo unificato, previsto dall'art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, รจ un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed il relativo giudizio va proposto nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, unico legittimato processuale passivo, con esclusione di altri soggetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente disatteso, implicitamente rigettandola, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della giustizia).
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)