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Sez. 2, Sentenza n. 1740 del 24/03/1979 (Rv. 398098 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398098-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La condanna al risarcimento del danno per responsabilita processuale aggravata, a norma dell'art 96 primo comma cod proc civ, presuppone l'accertamento di una condotta processuale qualificata dal dolo, consistente nella consapevolezza della parte del proprio torto, ovvero dalla colpa grave, ravvisabile nel fatto che la parte stessa non abbia avvertito l'ingiustizia della propria pretesa, come le sarebbe stato facile se avesse impiegato anche una scarsa diligenza. L'indagine circa la sussistenza dell'elemento soggettivo si risolve in un apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione se congruamente motivato. (Conf 879/72, mass n 357104).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)