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Sez. 3, Sentenza n. 3799 del 03/06/1983 (Rv. 428714 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428714-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Ai fini della responsabilità processuale per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), o nella carenza della normale diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave), e per quanto concerne la domanda di tutela cautelare, nella consapevolezza, o nel difetto dell'ordinaria diligenza per acquistarla, della inesistenza delle o di una delle condizioni necessarie per la concessione della sollecitata misura cautelare, onde utilizzarla fuori od oltre i limiti della funzione assegnatale dall'ordinamento. Il relativo accertamento è riservato al giudice di merito, ed incensurabile in Sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato. (V 5125/82, mass n 423000; (V 1740/79, mass n 398098; (V 5815/78, mass n 395642; (V 3032/78, mass n 392475; (V 3752/76, mass n 382452; (V 96/75, mass n 373621).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)