Sez. L, Sentenza n. 11496 del 21/06/2004 (Rv. 576729 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - ESTENSIONE | Violazione del contraddittorio - Conseguenze - Nullità dell'intero giudizio - Sentenza conclusiva dello stesso - Idoneità a porre in essere statuizioni suscettibili di passaggio in giudicato - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - ESTENSIONE
La violazione del contraddittorio comporta nullità dell'intero giudizio, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude non è idonea a porre in essere statuizioni suscettibili di trasformarsi in cosa giudicata ove non impugnate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)