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Sez. 3, Sentenza n. 26040 del 29/11/2005 (Rv. 584931 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO | Fondamento costituzionale - Estensione a tutto lo svolgimento del processo - Fattispecie relativa ad avvenuta emissione di una nuova sentenza sostitutiva di precedente sentenza ritenuta inesistente.
Stato
decisa il 2005-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584931-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

Il principio del contraddittorio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. - intimamente connesso al diritto di azione costituzionalmente garantito - si correla, sul piano costituzionale, sia con la regola dell'uguaglianza affermata dall'art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall'art. 24, secondo comma, Cost. "inviolabile in ogni stato e grado del giudizio", involge gli aspetti tecnici della difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto del medesimo. Detto principio, perciò, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante lo svolgimento del processo. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il riportato principio, ha accolto il proposto ricorso e cassato l'impugnata sentenza di appello emessa, su istanza del difensore dell'appellato, in un processo agrario, in sostituzione di altra precedente sentenza, con identico dispositivo e uguale motivazione, adottata dallo stesso collegio, sottoscritta dal consigliere estensore ma priva della sottoscrizione del presidente, rilevando la dedotta violazione del principio del contraddittorio avendo i ricorrenti avuto notizia delle vicende successive alla deliberazione della prima sentenza soltanto in occasione della notifica della nuova sentenza, da dichiararsi perciò radicalmente nulla).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)