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Sez. 1, Sentenza n. 2195 del 16/03/1990 (Rv. 465982 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - ILLEGITTIMITÀ ED IRREVERSIBILITÀ DELL'OCCUPAZIONE - RISARCIMENTO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AI PREZZI CORRENTI AL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITÀ - RIVALUTAZIONE DEI MEDESIMI AL MOMENTO DELL'OCCUPAZIONE SECONDO GLI INDICI DELLA SVALUTAZIONE SOPRAVVENUTE - ESCLUSIONE - CALCOLO - APPLICAZIONE DEI COSIDDETTI INDICI ISTAT - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465982-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - ILLEGITTIMITÀ ED IRREVERSIBILITÀ DELL'OCCUPAZIONE - RISARCIMENTO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AI PREZZI CORRENTI AL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITÀ - RIVALUTAZIONE DEI MEDESIMI AL MOMENTO DELL'OCCUPAZIONE SECONDO GLI INDICI DELLA SVALUTAZIONE SOPRAVVENUTE - ESCLUSIONE - CALCOLO - APPLICAZIONE DEI COSIDDETTI INDICI ISTAT - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI.*

Al fine del risarcimento del danno per illegittima ed irreversibile occupazione di un fondo destinato all'esecuzione di un'opera pubblica, ancorché deve aversi riguardo allo stato di fatto e di diritto del bene al momento dell'occupazione, la liquidazione del danno medesimo dev'essere rapportata ai prezzi correnti al momento della decisione e non a quelli dell'occupazione, rivalutati secondo gli indici della svalutazione sopravvenuta, dato che i prezzi degli immobili subiscono variazioni dovute a molteplici fattori di mercato e non correlate alla sola svalutazione monetaria. Ed il relativo calcolo, fuori dei casi in cui è normativamente obbligatoria l'applicazione dei cosiddetti indici ISTAT, è rimesso alla prudente discrezionalità del giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile, salvo che la parte non formuli un'istanza documentata relativa ai suddetti indici, nel qual caso il giudice è tenuto a fornire una specifica motivazione in ordine alla non applicazione di essi. (V 7551/86, mass n 449576; (Conf 3378/86, mass n 446341; (Conf 3814/85, mass n 441396).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)