Sez. 1, Sentenza n. 7267 del 28/06/1995 (Rv. 493134 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Misura - Determinazione - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
La misura della svalutazione, ai fini della determinazione del danno fatto illecito è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Qualora egli però non ritenga di avvalersi degli indici ISTAT, il diverso criterio deve essere sorretto da sufficiente motivazione, la quale non può esaurirsi nella mera asserzione della ritenuta equità della valutazione adottata, senza l'indicazione di elementi che consentano il controllo in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)