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Sez. L, Sentenza n. 51 del 08/01/1987 (Rv. 449857 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - PROVA - ONERE DEL RICHIEDENTE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - OGGETTO - SALTUARIETÀ DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449857-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - PROVA - ONERE DEL RICHIEDENTE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - OGGETTO - SALTUARIETÀ DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La prova del rapporto di lavoro subordinato, che costituisce il presupposto per il sorgere del rapporto assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e per l'erogazione da parte dell'i.N.A.I.L. delle prestazioni conseguenti all'infortunio, deve essere fornita - unitamente a quella del fatto lesivo e del nesso eziologico fra questo e lo svolgimento dell'attività lavorativa - da colui che domanda in giudizio tali prestazioni. La configurabilità del detto rapporto di lavoro non è esclusa dalla saltuarietà delle prestazioni lavorative, sempreché siano dimostrati il vincolo di dipendenza gerarchica del lavoratore e l'Obbligo del medesimo di essere disponibile per il compimento delle prestazioni stesse. (V 4593/82, mass n 422558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)