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Sez. 3, Sentenza n. 3400 del 22/10/1968 (Rv. 336462 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336462-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il giudizio di rinvio si presenta come un processo chiuso, destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito in sostituzione di quella cassata, restando inibita alle parti ogni attivita assertiva che non sia legata da un rapporto di stretta dipendenza con la Cassazione medesima. In Sede di rinvio possono essere formulate conclusioni diverse solo quando la necessita di esse derivi dalla sentenza di Cassazione, e cio quando, a seguito dello accoglimento del ricorso, i termini della controversia che il giudice di rinvio e chiamato a decidere si configurino in modo diverso da quello delineato nelle precedenti fasi del giudizio, e sorga, di conseguenza, la necessita di illustrare questioni divenute rilevanti ai fini del decidere. Conforme alle sentenze n. 1346-68, mass. N. 332944 2334-67, mass. N. 329566.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)