Sez. 1, Sentenza n. 1301 del 23/04/1969 (Rv. 339978 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
In Sede di rinvio possono essere formulate conclusioni diverse quando, a seguito dell'accoglimento del ricorso per Cassazione, i termini della controversia, che il giudice di rinvio e chiamato a decidere, si configurano in modo diverso da quello delle precedenti fasi di merito del giudizio. (Conf. 1346-68 V. 3695-68, massima n. 337002 3400-68, massima n. 336462, ed altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)