Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 510 del 1995
Massime (1)
Massima n. 21947
- Ordinamento penitenziario
- Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per gravi reati in assenza delle condizioni di collaborazione con la giustizia
- Pretesa lesione del principio di irretroattività della legge penale
- Riproposizione della questione anche a seguito della sentenza di incostituzionalità n. 357 del 1994
- Necessità di un ulteriore esame della rilevanza a seguito della sentenza di incostituzionalità n. 68 del 1995
- Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Deve essere ordinata la restituzione al Tribunale di sorveglianza di Bari degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, l. 26 luglio 1975 n. 354 - come sostituito dall'art. 15 primo comma lett. a) d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992 n. 356 - nella parte in cui subordina l'ammissione del condannato a misura alternativa alla detenzione al presupposto della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della medesima legge, sollevata con riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, l. n. 354 del 1975 pronunciata con sentenza n. 68 del 1995, è necessario un nuovo esame della rilevanza da parte del giudice 'a quo'. - S. nn. 357/1994 e 68/1995; O. n. 474/1994. red.: Di Palma
Norme impugnate
- legge 7 agosto 1992, n. 356
- legge 12 luglio 1991, n. 203
- art. 4, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354
- art. 58 legge 26 luglio 1975, n. 354
- art. 1, comma 5, d.l. 13 maggio 1991, n. 152
- art. 15, comma 1, lett. a) d.l. 8 giugno 1992, n. 306
Parametri
- art. 25, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1995 dal Tribunale di sorveglianza per la Corte di Appello di Bari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Colaprico Claudio iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che, in un procedimento per l'applicazione dell'affidamento
in prova al servizio sociale promosso da un condannato per delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., l'adito Tribunale di sorveglianza di Bari aveva sollevato, con ordinanza del 17 marzo 1994, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui subordina l'ammissione del condannato a misura alternativa alla detenzione al presupposto della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della medesima legge;
che il giudice a quo, data l'applicabilità di tale regime normativo anche ai condannati con sentenza definitiva anteriore alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ne ravvisava il contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., ritenendo che il principio di non retroattività della legge penale dovesse estendersi anche alle disposizioni di natura sostanziale relative alla modalità di esecuzione della pena ed in particolare alle misure alternative alla detenzione;
che questa Corte, con ordinanza n. 474 del 1994, ha ordinato
la restituzione degli atti al predetto Tribunale di sorveglianza, per nuovo esame della rilevanza della questione, data la possibile incidenza sulla stessa della sopravvenuta sentenza n. 357 del 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del menzionato art. 4-bis nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;
che, con la nuova ordinanza di rimessione in data 3 febbraio
1995, ora all'esame della Corte, il Tribunale di sorveglianza di Bari, riproponendo la medesima questione di legittimità costituzionale,
di cui afferma la perdurante rilevanza, osserva che dalla motivazione
della sentenza (di condanna), e dalla stessa entità della condanna
inflitta, appare evidente la circostanza che la partecipazione del richiedente al fatto criminoso sia tutt'altro che marginale,
sicché nessuna incidenza può avere sulla fattispecie la sentenza
n. 357 del 1994, per la quale si può prescindere da una collaborazione rilevante ai fini dell'ammissione alle misure alternative alla detenzione solo nei casi di limitata partecipazione al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in linea preliminare, una nuova restituzione degli atti al giudice a quo in relazione alla sentenza di questa Corte n. 68 del 1995 e concludendo, in subordine, per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, successivamente alla riproposizione della questione, questa Corte, con la sentenza n. 68 del 1995 (cui appunto ha fatto riferimento l'Avvocatura), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, del medesimo art. 4-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, con ciò venendosi a superare il ristretto ambito della limitata partecipazione al fatto criminoso preso in considerazione dalla precedente sentenza n. 357 del 1994;
che in ordine alla ricorrenza o meno, nella specie, di tale dato fattuale concernente "l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità" - che renderebbe concedibile il chiesto beneficio anche in difetto del requisito della collaborazione - nulla è detto né nella prima, né nella seconda delle due riferite ordinanze del Tribunale di Bari;
che, pertanto, questa Corte deve necessariamente provvedere a una nuova restituzione degli atti al giudice a quo, per ulteriore
esame della rilevanza della questione, questa volta basato sul novum rappresentato dalla sentenza n. 68 del 1995.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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