Sez. L, Sentenza n. 276 del 10/01/2008 (Rv. 600979 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità - Insorgenza del diritto - Iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli - Natura costitutiva - Esclusione - Azione di riconoscimento - Termini di decadenza - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Il diritto della lavoratrice agricola all'indennità di maternità, nella sussistenza delle condizioni legislativamente stabilite per l'acquisizione della qualità di lavoratrice agricola, nasce direttamente dalla legge e non dall'iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli, che conserva mero valore ricognitivo. Ne consegue che i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione finalizzata al riconoscimento dell'indennità, disciplinati dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, decorrono dalla maternità intesa come fatto storico.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)